1. Il Ministero per i beni e le attività culturali approva e finanzia progetti artistici di rilevanza nazionale e internazionale nel settore delle espressioni artistiche di strada, di durata triennale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentiti i soggetti previsti all'articolo 8, comma 2, e relativi ai seguenti ambiti:
a) attività di ricerca, studio e divulgazione;
b) interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento degli artisti di strada, compresa la creazione di centri di formazione pubblici;
c) interventi di informazione e di comunicazione;
d) interventi di produzione artistica, compresa la creazione di spazi deputati all'elaborazione creativa;
e) attività recitativa di compagnie e di singoli artisti di strada;
f) borse di studio per giovani artisti di strada.