Art. 9.
(Promozione e valorizzazione delle espressioni artistiche di strada di interesse nazionale e internazionale).

      1. Il Ministero per i beni e le attività culturali approva e finanzia progetti artistici di rilevanza nazionale e internazionale nel settore delle espressioni artistiche di strada, di durata triennale, secondo modalità stabilite con apposito regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottare sentiti i soggetti previsti all'articolo 8, comma 2, e relativi ai seguenti ambiti:

          a) attività di ricerca, studio e divulgazione;

          b) interventi di formazione, qualificazione e aggiornamento degli artisti di strada, compresa la creazione di centri di formazione pubblici;

          c) interventi di informazione e di comunicazione;

 

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          d) interventi di produzione artistica, compresa la creazione di spazi deputati all'elaborazione creativa;

          e) attività recitativa di compagnie e di singoli artisti di strada;

          f) borse di studio per giovani artisti di strada.